Legge regionale 03 gennaio 2005, n. 2
Discipline del benessere e bio-naturali.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 12.01.2005
Art. 01 - Finalità
1. La Regione Toscana, nell'ambito delle attività di promozione e conservazione della salute, del
benessere e della migliore qualità di vita, allo scopo di tutelare i cittadini, che intendono accedere a pratiche
finalizzate al raggiungimento del benessere, promuove la qualità della formazione degli operatori delle
stesse. A tal fine, la Regione Toscana individua con la presente legge le attività di seguito denominate
discipline del benessere e bio-naturali. (1)
ART. 02 - DEFINIZIONI
1. AI FINI DELLA PRESENTE LEGGE SI INTENDE:
A) PER DISCIPLINE DEL BENESSERE E BIO-NATURALI: LE PRATICHE E LE TECNICHE NATURALI, ENERGETICHE,
PSICOSOMATICHE, ARTISTICHE E CULTURALI ESERCITATE PER FAVORIRE IL RAGGIUNGIMENTO, IL MIGLIORAMENTO E
LA CONSERVAZIONE DEL BENESSERE GLOBALE DELLA PERSONA. TALI DISCIPLINE NON SI PREFIGGONO LA CURA DI
SPECIFICHE PATOLOGIE, NON SONO RICONDUCIBILI ALLE ATTIVITÀ DI CURA E RIABILITAZIONE FISICA E PSICHICA
DELLA POPOLAZIONE EROGATE DAL SERVIZIO SANITARIO, NÉ ALLE ATTIVITÀ CONNESSE A QUALUNQUE
PRESCRIZIONE DI DIETA, NÉ AL LE ATTIVITÀ DISCIPLINATE DALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2004, N. 28
(DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ESTETICA E DI TATUAGGIO E PIERCING); LE DISCIPLINE DEL BENESSERE E BIONATURALI,
NELLA LORO DIVERSITÀ ED ETEROGENEITÀ, SONO FONDATE SU ALCUNI PRINCIPI-GUIDA, IN PARTICOLARE
SUI SEGUENTI:
1) APPROCCIO GLOBALE ALLA PERSONA E ALLA SUA CONDIZIONE;
2) AVERE COME SCOPO IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA, CONSEGUIBILE ANCHE MEDIANTE LA
STIMOLAZIONE DELLE RISORSE VITALI DELLA PERSONA;
3) IMPORTANZA DELL'EDUCAZIONE A STILI DI VITA SALUBRI E RISPETTOSI DELL'AMBIENTE.
4) NON INTERFERENZA NEL RAPPORTO TRA MEDICI E PAZIENTI E ASTENSIONE DAL RICORSO ALL'USO DI
FARMACI DI QUALSIASI TIPO, IN QUANTO ESTRANEI ALLA COMPETENZA DEGLI OPERATORI IN DISCIPLINE DEL
BENESSERE E BIO-NATURALI;
B) PER OPERATORE IN DISCIPLINE DEL BENESSERE E BIO-NATURALI: LA FIGURA CHE, IN POSSESSO DI ADEGUATA
FORMAZIONE, OPERA PER FAVORIRE LA PIENA E CONSAPEVOLE ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ DI CIASCUN
INDIVIDUO IN RELAZIONE AL PROPRIO STILE DI VITA, E PER STIMOLARE LE RISORSE VITALI DELLA PERSONA, INTESA
COME ENTITÀ GLOBALE E INDIVISIBILE. L'OPERATORE IN DISCIPLINE DEL BENESSERE E BIO-NATURALI NON
PRESCRIVE FARMACI, EDUCA A STILI DI VITA SALUBRI, AD ABITUDINI ALIMENTARI SANE ED ALLA MAGGIORE
CONSAPEVOLEZZA DEI PROPRI COMPORTAMENTI.
ART. 03 - FORMAZIONE
1. L'ATTESTATO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 3, È RILASCIATO NELL'AMBITO DI PERCORSI FORMATIVI DI DURATA
ALMENO TRIENNALE PREDISPOSTI IN CONFORMITÀ DELLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2002, N. 32 (TESTO UNICO
DELLA NORMATIVA DELLA REGIONE TOSCANA IN MATERIA DI EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE E LAVORO), DEGLI ATTI ATTUATIVI DELLA STESSA E DI QUANTO DISPOSTO DALL’ARTICOLO 4. (2)
Art. 04 - Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali
1. E' istituito presso la direzione generale "Diritto alla salute e politiche di solidarietà", di concerto con la
direzione generale "Politiche formative, beni e attività culturali" della Regione Toscana, il Comitato regionale
per le discipline del benessere e bio-naturali, di seguito denominato Comitato. Il Comitato è organismo di
consulenza della Giunta regionale.
2. Il Comitato è nominato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
regionale al diritto alla salute, di concerto con l'Assessore regionale all'istruzione, formazione e lavoro e con
l'Assessore all'artigianato, piccola e media impresa, industria ed innovazione ed è composto da:
a) il direttore generale della direzione generale "Diritto alla salute ed alle politiche di solidarietà", o suo
delegato;
b) il direttore generale della direzione generale "Sviluppo economico", o suo delegato;
c) il direttore generale della direzione generale "Politiche formative e beni culturali", o suo delegato;
d) il direttore generale della direzione generale "Organizzazione e sistema informativo", o suo delegato;
e) due rappresentanti nominati dagli organismi regionali delle associazioni dei consumatori
maggiormente rappresentative;
f) due rappresentanti nominati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi degli artigiani;
g) tre esperti nelle discipline del benessere e bio-naturali;
h) tre esperti designati di comune accordo dalle associazioni e scuole operanti nel settore,
maggiormente rappresentative, a livello nazionale e regionale.
3. Nella prima applicazione della presente legge, e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della
stessa, la Giunta regionale nomina il Comitato nella composizione di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e),
f) e g).
4. La Giunta regionale, acquisito il parere tecnico del Comitato di cui al comma 1, procede:
a) alla definizione, ai fini dei successivi adempimenti, dei contenuti delle discipline del benessere e bionaturali
e, per ciascuna, del relativo percorso formativo;
b) a compilare un elenco delle scuole, operanti nel settore, con sede in Regione Toscana;
c) ad indicare gli indici di qualità di ciascuna disciplina;
d) alla definizione dei criteri di organizzazione dell’elenco regionale delle discipline del benessere e bionaturali,
di cui all’articolo 5, e le modalità di iscrizione alle relative sezioni. (3)
5. ABROGATO (4)
6. IL COMITATO, INTEGRATO CON GLI ESPERTI DI CUI AL COMMA 2, LETTERA H), PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
LA VALUTAZIONE DI NUOVI INSERIMENTI TRA LE DISCIPLINE DEL BENESSERE E BIO-NATURALI GIÀ DEFINITE, ESERCITA IL
MONITORAGGIO SULLE ATTIVITÀ DEL SETTORE E TUTTE LE ALTRE FUNZIONI ASSEGNATE DALLA GIUNTA REGIONALE
NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE.
7. LA GIUNTA REGIONALE DISCIPLINA LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO.
ART. 05 - ELENCO REGIONALE DELLE DISCIPLINE DEL BENESSERE E BIO-NATURALI
1. L’ELENCO DELLE DISCIPLINE DEL BENESSERE E BIO-NATURALI, ISTITUITO AI SENSI DELL’ARTICOLO 4, È TENUTO
PRESSO LA GIUNTA REGIONALE E SI ARTICOLA NELLE SEGUENTI SEZIONI: (5)
a) sezione delle scuole di formazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale per
operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali;
b) sezione degli operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali; la sezione è suddivisa in
sottosezioni relative a ogni specializzazione.
2. Per l'iscrizione nella sezione delle scuole di cui al comma 1, lettera a), le scuole devono dimostrare di
aver svolto attività documentabile ed iniziative di formazione da almeno tre anni.
3. Alla sezione di cui al comma 1, lettera b), sono iscritti gli operatori in possesso dell'attestato di
frequenza. (6)
4. IN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE E COMUNQUE PER TRE ANNI DALLA DATA DELLA SUA
ENTRATA IN VIGORE, ALLA SEZIONE DI CUI AL COMMA 1, LETTERA B), DELL'ELENCO REGIONALE, POSSONO ESSERE
ISCRITTI GLI OPERATORI CHE AUTOCERTIFICHINO ALLA GIUNTA REGIONALE ADEGUATA PREPARAZIONE E DIMOSTRINO
DI AVER SVOLTO ATTIVITÀ DA ALMENO DUE ANNI SULLA BASE DI UNA FORMAZIONE FINALIZZATA.
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